CNL giornalistico

Art. 29

In vigore dal 13 apr 1961
Si intendono per compensi fissi quelli corrisposti al giornalista per incarichi speciali aventi carattere di continuità. Se in costanza di rapporto tali compensi fissi vengono a cessare, saranno dovute al giornalista, in base all'entità dei compensi stessi una indennità di anzianità commisurata alla effettiva durata dell'incarico ed una indennità fissa pari alla metà di quella prevista dall' o 39 a seconda, che il rapporto sia costituito con una azienda editrice di giornali quotidiani ovvero con azienda editrice di periodici.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-01-16;153#art-cg-29

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