CNL giornalistico
Art. 24
In vigore dal 13 apr 1961
Ai giornalisti che contraggono matrimonio è dovuto in occasione delle nozze un congedo matrimoniale retribuito di giorni 20. Nessun compenso sostitutivo è dovuto coloro che rinunciano volontariamente a tutto o a parte di detto permesso.
È in facoltà della giornalista che contragga matrimonio di chiedere la risoluzione del rapporto di impiego con il pagamento delle indennità di licenziamento.
Uguale facoltà è accordata alla giornalista che si dimetta in caso di gravidanza o a seguito di parto.
Per quant'altro non previsto dal presente articolo valgono le disposizioni di legge vigenti sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-01-16;153#art-cg-24