CNL giornalistico
Art. 34
In vigore dal 13 apr 1961
Nelle aziende editrici di giornali e nelle agenzie di informazioni quotidiane per la stampa, che abbiano alle proprie dipendenze almeno 15 redattori, potrà essere istituito un comitato di redazione al quale è demandata la tutela dei diritti morali e materiali derivanti ai giornalisti dal presente CCNL.
Ad esso è particolarmente attribuito il compito di:
a) mantenere il collegamento con gli organi direttivi delle Associazioni Regionali di categoria e i giornalisti dipendenti dall'azienda;
b) controllare attraverso le indicazioni degli interessati l'applicazione esatta del contratto di lavoro;
c) tentare la conciliazione delle controversie individuali o collettive insorgenti tra le parti.
Potrà inoltre esprimere pareri e formulare proposte stilla organizzazione dei servizi ai fini del miglioramento dei giornali.
Tale comitato sari costituito da non più di tre membri da eleggersi tra i giornalisti professionisti della azienda.
Se il numero dei redattori è inferiore a 15 in luogo del comitato di redazione potrà essere eletto un fiduciario con compiti analoghi a quelli del comitato di redazione.
I membri del comitato di redazione o di fiduciario verranno eletti dall'assemblea dei redattori e la loro nomina dovrà essere notificata all'editore dall'Associazione Regionale di stampa. Essi dureranno in carica per un periodo massimo di un anno e potranno essere rieletti. I componenti del comitato di redazione e il fiduciario non potranno essere licenziati o trasferiti in difetto di loro consenso senza il nulla osta dell'Associazione Regionale di stampa. Tale nulla osta verrà rilasciato entro otto giorni dalla richiesta quando il licenziamento non dipenda dalla attività sindacale svolta dai componenti medesimi nella loro funzione di membri del Comitato di redazione o in quella di fiduciario.
In caso di dissenso il giudizio spetterà al collegio di cui all'.
La tutela prevista dai comma precedenti per i membri dei comitati di redazione e per i fiduciari è estesa ai dirigenti delle Associazioni regionali ed interregionali di stampa.
Qualora il giornalista che esplica le mansioni suddette abbia commesso mancanze tali da legittimare il licenziamento in tronco, questo potrà essere effettuato dall'editore, salvo il successivo esperimento della procedura di cui sopra.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-01-16;153#art-cg-34