CNL giornalistico
Art. 31
In vigore dal 13 apr 1961
Nel caso di morte del giornalista, l'editore sarà tenuto a versare immediatamente al coniuge, ai figli e, se vivevano a carico del giornalista, ai parenti entro il terzo grado ed agli affini entro il secondo grado, una indennità pari a quella che gli sarebbe spettata in caso di licenziamento nel giorno della morte.
In mancanza delle persone indicate nel comma precedente, l'indennità sarà attribuita secondo le norme della successione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-01-16;153#art-cg-31