CNL giornalistico

Art. 27

In vigore dal 3 gen 1974
La risoluzione del rapporto costituito a sensi degli del presente contratto, quando non avvenga per fatto o per colpa del giornalista così grave da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto, è regolata dalle seguenti norme: a) al direttore, al condirettore, al vice direttore, spetta una indennità fissa pari a 12 mesi di retribuzione; b) al redattore capo, al corrispondente titolare da Roma, o al capo dell'ufficio romano di corrispondenza spetta una indennità fissa pari a 9 mesi di retribuzione; c) al capo servizio spetta una indennità fissa pari a 7 mesi di retribuzione; d) a tutti gli altri giornalisti, anche residenti all'estero, spetta una indennità fissa pari a sei mesi di retribuzione. In aggiunta alla indennità fissa di cui ai paragrafi precedenti, spetta una indennità di anzianità pari ad una mensilità di retribuzione per ogni anno o frazione di anno di servizio prestato. In caso di dimissioni del giornalista dovrà essere corrisposta la sola indennità di anzianità nelle misure seguenti: a) 50% ai giornalisti che non abbiano superato i 5 anni di servizio; b) 100% ai giornalisti che all'atto delle dimissioni abbiano superalo i 5 anni di servizio nella azienda. Il giornalista che abbia una anzianità eccedente i 20 anni di servizio avrà inoltre diritto alla corresponsione di metà della indennità fissa di cui ai paragrafi precedenti. Il giornalista, tranne i casi previsti dall', non potrà abbandonare l'azienda, senza dare un preavviso di 2 mesi. La inosservanza di tale disposizione darà diritto all'editore di avere una indennità equivalente all'importo della retribuzione correlativa al periodo di preavviso per il quale è mancata la prestazione del giornalista. Dichiarazione a verbale. Le parti dichiarano di avere inteso convenire che data la particolare natura del rapporto di lavoro giornalistico, in caso di recesso ad nutum da parte dell'editore, è da escludersi, così come per il passato è sempre stata esclusa, la possibilità di un periodo di preavviso lavorato per il giornalista professionista (sia esso addetto ai quotidiani che ai periodici) e che quindi, nel caso predetto, oltre alla indennità di anzianità è dovuta, a totale tacitazione di ogni competenza per cessazione del rapporto, la indennità fissa, nella misura integrale ed inderogabile stabilita dagli del contratto nazionale di lavoro, qualunque sia - superato l'eventuale periodo di prova - l'anzianità di servizio del giornalista professionista, restando assorbita nella predetta indennità fissa, quella prevista dall'art. 2118 del Codice civile. Nota particolare La Federazione Italiana Editori Giornali dà atto che con la convenzione di cui alla suddetta dichiarazione, la Federazione Nazionale della Stampa Italiana non ha inteso pregiudicare nè rinunciare a diritti che potessero derivare ai giornalisti da eventuali, future evoluzioni legislative o giurisprudenziali.

Note all'articolo

  • La Corte costituzionale, con sentenza 18 - 27 dicembre 1973, n. 188 (in G.U. 1a s.s. 02/01/1974, n. 2), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'articolo unico del d.P.R. 16 gennaio 1961, n. 153: "Norme sul trattamento economico e normativo dei giornalisti", che rende esecutivo erga omnes il contratto collettivo nazionale per i giornalisti 10 gennaio 1959, limitatamente all'art. 27, terzo comma, di detto contratto, nella parte in cui riduce l'indennita' di anzianita' nella misura del cinquanta per cento, in caso di dimissioni, ai giornalisti che non abbiano superato i cinque anni di servizio.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-01-16;153#art-cg-27

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