CNL giornalistico
Art. 25
In vigore dal 13 apr 1961
In caso di infortunio o di malattia riconosciuta al direttore, condirettore, vice direttore, capo redattore, titolare o capo dell'ufficio di corrispondenza dalla Capitale, capo servizio, redattore ordinario, redattore con meno di 18 mesi di anzianità professionale, non in prova, verrà riconosciuto il seguente trattamento:
1) per anzianità di servizio fino a 5 anni conservazione del posto per 8 mesi e corresponsione della retribuzione intera per i primi 3 mesi e della metà di essa per altri 3 mesi;
2) per anzianità di servizio fino a 10 anni conservazione del posto per 10 mesi e corresponsione della retribuzione intera per i primi 4 mesi e di metà di essa per altri 4 mesi;
3) per anzianità di servizio oltre 10 anni conservazione del posto per 12 mesi e corresponsione, della retribuzione intera per i primi 5 mesi e della metà di essa per altri 5 mesi.
Il trattamento di cui sopra cesserà qualora il giornalista con più periodi di malattia raggiunga in complesso - durante 14, 16, 18 mesi consecutivi, rispettivamente nei casi di cui ai predetti n. 1, 2 e 3 - i limiti massimi di conservazione del posto previsti per le anzianità di servizio sopra indicate. Se alla scadenza dei termini sopra indicati la azienda receda dal contratto, al giornalista spetterà il trattamento di liquidazione stabilito dal presente contratto.
Il periodo della malattia è computato nella determinazione della anzianità agli effetti delle indennità di licenziamento.
In caso di malattia o infortunio per cause di lavoro, sarà conservato il posto fino alla guarigione clinica.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-01-16;153#art-cg-25