CNL giornalistico
Art. 26
In vigore dal 13 apr 1961
La chiamata alle armi per assolvere gli obblighi di leva dà diritto al giornalista alla conservazione del posto senza percezione di stipendio, nè assegni di qualsiasi altra natura per tutta la durata della ferma. Il periodo di tempo passato sotto le armi per servizio di leva viene computato ai fini della anzianità.
In caso di richiamo alle armi il trattamento sarà quello stabilito dalle norme di legge.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-01-16;153#art-cg-26