CNL giornalistico
Art. 22
In vigore dal 13 apr 1961
Il redattore il quale disimpegna per sei mesi consecutivi funzioni superiori a quelle antecedentemente esercitate, ha diritto a ritenere definitiva la sua nuova destinazione. salvo che si tratti di sostituzione di personale assente per cause di forza maggiore o per incarichi esterni di carattere temporaneo. Da tale disposizione sono escluse le funzioni di direttore, condirettore, vice direttore.
Salvo patti contrari, il giornalista assunto per prestare servizio in una determinata città non può essere trasferito di sede in un'altra città e potrà considerare il trasferimento nel quale non concordi, come causa di risoluzione del rapporto per fatto dell'editore.
La disposizione del comma precedente non si applica ai giornalisti in servizio all'estero che abbiano rapporto con una sola azienda dalla quale siano stati inviati all'estero.
In caso di trasferimento effettuato a termini del presente contratto, o comunque accettato dal giornalista, spetterà al medesimo il rimborso delle spese preventivamente concordate con l'editore per sè, per le persone di famiglia, per la mobilia ed il bagaglio, oltre ad una indennità pari ad un mese di stipendio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-01-16;153#art-cg-22