CNL giornalistico

Art. 23

In vigore dal 13 apr 1961
I giornalisti professionisti aventi la qualifica di direttore, condirettore, vice direttore, capo redattore, titolare o capo dell'ufficio di corrispondenza dalla Capitale, capo servizio, redattore ordinario, redattore con meno di 18 mesi di anzianità professionale hanno diritto per ogni anno di servizio prestato ad un periodo di vacanza retribuito come segue: - un mese per coloro che hanno una anzianità aziendale fino ad anni 10: - trenta giorni lavorativi per coloro che hanno una anzianità aziendale di oltre 10 anni e sino a 25; - trentacinque giorni lavorativi per coloro che hanno una anzianità aziendale di oltre 25 anni. Le festività nazionali ed infrasettimanali cadenti nel periodo delle ferie daranno diritto al godimento di altrettanti giorni di ferie, o al pagamento del relativo trattamento economico, a scelta dell'editore. Al giornalista che non abbia maturato l'anno di anzianità nel periodo normale delle ferie, il godimento delle ferie medesime potrà essere riconosciuto in ragione di tanti dodicesimi quanti sono i mesi di servizio prestato. Nel caso che il giornalista, per esigenze di servizio, non abbia potuto godere in tutto o in parte delle ferie maturate, il relativo compenso sostitutivo dovrà essere corrisposto al momento in cui il mancato godimento è certo e comunque non oltre il 31 dicembre. Il compenso sostitutivo sarà calcolato in base alla retribuzione ed ai compensi fissi percepiti continuativamente da almeno sei mesi. Nel caso di cessazione del rapporto, i giornalisti hanno diritto al compenso sostitutivo delle ferie per il periodo delle ferie maturate e non godute. Il godimento delle ferie retribuite è garantito al giornalista di cui alle lettere a), b), c) dell', in ragione di 22 giorni per ogni anno di servizio prestato. Ai giornalisti professionisti di cui al primo comma che abbiano una anzianità aziendale di oltre 5 anni oppure che abbiano un'anzianità aziendale non inferiore a 2 anni ed un'anzianità professionale superiore a 10 anni, saranno concessi permessi straordinari retribuiti per complessivi 4 giorni lavorativi nell'anno. Nessun compenso sostitutivo è dovuto a coloro che rinunciano in tutto o in parte ai permessi di cui al comma precedente. Al giornalista, che ne faccia richiesta per giustificati ed eccezionali motivi sarà concesso, compatibilmente con le esigenze dell'azienda, un periodo di aspettativa non superiore a sei mesi senza retribuzione. I giornalisti che fossero chiamati a ricoprire cariche pubbliche avranno diritto, a richiesta, ad un periodo di aspettativa fino a 12 mesi senza retribuzione. Il periodo di aspettativa verrà considerato come trascorso in servizio agli effetti dell'anzianità, quando all'atto della concessione il giornalista abbia almeno due anni di anzianità di servizio. Ai giornalisti che fanno parte del Consiglio Direttivo o del Consiglio Nazionale o del Collegio Nazionale dei Probiviri della Federazione Nazionale Stampa Italiana o della Commissione Unica per la tenuta degli Albi Professionali dei Giornalisti, ivi compresi i Presidenti dei Comitati Regionali o Interregionali degli Albi o del Consiglio d'Amministrazione o del Comitato Esecutivo dell'Istituto di Previdenza dei Giornalisti o che risultino delegati nelle Commissioni nazionali per le trattative sindacali o al Congresso Nazionale della categoria, saranno concessi brevi permessi richiesti per tali loro funzioni, compatibilmente con le esigenze del servizio. Nota a verbale. In caso di malattia o infortunio di seria entità, sopraggiunti durante il godimento delle ferie, l'azienda valuterà se computare o meno il periodo di malattia o di infortunio nel numero dei giorni di ferie fruiti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-01-16;153#art-cg-23

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