CNL giornalistico

Art. 21

In vigore dal 13 apr 1961
La previdenza e l'assistenza per i giornalisti professionisti sono gestite dall'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani "Giovanni Amendola", secondo le norme di legge. L'editore tratterrà sulla retribuzione del giornalista e verserà all'Istituto predetto, oltre ai contributi previdenziali ed assistenziali posti dalla legge a carico del giornalista stesso, anche gli eventuali contributi supplementari che venissero determinati dal Consiglio d'Amministrazione dall'Istituto, nonché le rate dei prestiti concessi dall'Istituto ai giornalisti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-01-16;153#art-cg-21

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