CNL giornalistico
Art. 20
In vigore dal 13 apr 1961
Ai giornalisti professionisti capi famiglia verranno corrisposti dall'Editore gli assegni familiari per le persone a carico nella stessa misura e con le stesse modalità stabilite dalle norme di legge vigenti in tema di assegni familiari per gli impiegati dell'industria. Gli Editori sono tenuti a versare alla speciale gestione assegni familiari presso l'Istituto di Previdenza dei Giornalisti Italiani i contributi che saranno annualmente stabiliti nella misura occorrente per corrispondere gli assegni agli aventi diritto e per le spese della gestione stessa.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-01-16;153#art-cg-20