CNL giornalistico

Art. 16

In vigore dal 13 apr 1961
Ai giornalisti professionisti aventi la qualifica di direttore, condirettore, vice direttore, redattore capo, titolare o capo dell'ufficio di corrispondenza dalla Capitale, capo servizio, redattore ordinario, redattore con meno di 18 mesi di anzianità professionale, i quali al 30 giugno abbiano almeno un anno compiuto di anzianità effettiva nella categoria dei professionisti, sarà corrisposta, a quella data, una indennità di redazione pari all'ammontare della retribuzione mensile fino ad un massimo di L. 144.000 per il redattore con meno di 18 mesi di anzianità professionale: L. 160.000 per il redattore ordinario: L. 200.000 per il capo servizio L. 245.000 per il capo redattore e per il titolare o capo dell'ufficio di corrispondenza dalla Capitale e L. 280 mila per il direttore, condirettore, vice direttore. Ai giornalisti professionisti non contemplati nel comma precedente, che abbiano almeno un anno di anzianità effettiva nella categoria dei professionisti, che prestino servizio nelle redazioni e la cui prestazione sia retribuita con stipendio fisso mensile, la indennità redazionale sarà corrisposta in misura pari all'ammontare della retribuzione mensile fino ad un massimo di L. 48.000. Le modalità di corresponsione dell'indennità redazionale saranno conformi a quelle stabilite per la tredicesima mensilità. L'indennità redazionale non è computabile ai fini della determinazione della tredicesima mensilità e della indennità sostitutiva delle ferie. Vale invece agli altri effetti.
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