CNL giornalistico
Art. 17
In vigore dal 13 apr 1961
È lavoro notturno quello che inizia non dopo le ore 5,30 o che termina dopo le ore 0,30.
Il giornalista tenuto a prestare la sua opera in orario notturno ha diritto alla maggiorazione del 12 per cento da calcolarsi sul minimo di stipendio mensile della categoria di appartenenza, ragguagliabile in caso di prestazione giornaliera ad un ventiseiesimo del minimo stesso.
La maggiorazione predetta ha valore per le città di: Bari, Bologna, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo. Roma, Torino, Trieste, Varese, Venezia. Per tutte le altre città la maggiorazione è dell'8%.
Della maggiorazione per il lavoro notturno sarà tenuto conto ai soli fini delle indennità di liquidazione e della previdenza, escluso ogni altro effetto contrattuale.
Norma transitoria.
In relazione alla nuova disciplina del lavoro. notturno attuata con Contratto Nazionale di Lavoro giornalistico 29 novembre 1955, si conviene:
- per i giornalisti che erano in servizio al 1 dicembre 1955 e che, alla data di entrata in vigore del presente contratto, abbiano uno stipendio di fatto superiore ai 122/100 del nuovo minimo di stipendio della categoria di appartenenza, senza tener conto degli aumenti periodici di anzianità, degli eventuali aumenti di merito concessi dal 1 dicembre 1955 ad oggi, e, per coloro che ne hanno fruito, dell'aumento di cui all'accordo 25 giugno 1952, si intende che lo stipendio di fatta è comprensivo a tutti gli effetti della maggiorazione per il lavoro notturno e pertanto a tali giornalisti non spetta la maggiorazione prevista dall' del presente contratto;
- per i giornalisti che nelle condizioni di cui sopra, abbiano uno stipendio di fatto compreso fra i 122/100 ed i 110/100 del minimo di stipendio della categoria, la maggiorazione per il lavoro notturno sarà pari all'importo della differenza tra lo stipendio di fatto ed i 132/100 del minimo stipendiale della categoria;
- per i giornalisti elle nelle condizioni di cui sopra, abbiano uno stipendio di fatto inferiore ai 110/100 del minimo di stipendio della categoria, la maggiorazione del lavoro notturno sarà pari al 12% o all'8% da calcolarsi a sensi dell'.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-01-16;153#art-cg-17