CNL giornalistico
Art. 14
In vigore dal 13 apr 1961
Ai giornalisti, i servizi originali di corrispondenza e di collaborazione dei quali vengano utilizzati dalla azienda da cui dipendono mediante cessione ad altra azienda in Italia, è dovuto, per la durata della cessione, un maggior compenso nella misura del 20% dello stipendio. Tale maggior compenso non sarà però computabile ad alcun effetto e nessuna indennità sarà dovuta al termine della cessione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-01-16;153#art-cg-14