CNL giornalistico

Art. 10

In vigore dal 13 apr 1961
Il prestatore d'opera giornalistica al quale si applichi il presente contratto deve essere retribuito a stipendio mensile. Quando non vi sia stipendio mensile, la retribuzione deve essere ragguagliata, a tutti gli effetti, al mensile risultante dalla media delle retribuzioni degli ultimi 12 mesi. Ai giornalisti di cui all' e a quelli di cui all' che prestino la loro opera con carattere continuativo per più di una testata di giornale quotidiano del medesimo Editore, sarà riconosciuto, ove non esista, un superminimo da concordarsi in sede di accordi individuali. Al giornalista che occasionalmente sia chiamato a dare nella stessa giornata, oltre alla normale prestazione, altra prestazione piena per una differente testata quotidiana dello stesso Editore, è dovuto un ventiseiesimo della retribuzione mensile. Ai giornalisti di cui all' che prestino la loro opera presso le agenzie di stampa a diffusione nazionale e limitatamente a quelli impegnati, per la natura delle loro mansioni, oltre alla prestazione normale del redattori interni della stessa agenzia, sarà riconosciuto, ove non esista, un superminimo da concordarsi in sede di accordi individuali.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-01-16;153#art-cg-10

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