CNL giornalistico

Art. 12

In vigore dal 13 apr 1961
Per i giornalisti professionisti, corrispondenti di quotidiani o agenzie di informazioni quotidiane per la stampa collegati alle redazioni con una comunicazione telefonica o postale quotidiana, la retribuzione mensile, ivi comprese, in quanto di ragione, le quote di tutti gli elementi costitutivi della retribuzione medesima, non potrà essere inferiore alle misure di cui appresso: a) L. 30.500 per i corrispondenti da Milano ai quali sia richiesto di fornire notizie, oltre che dalla Lombardia, da altre Regioni dell'Alta Italia ed eventualmente anche notizie italiane ed estere da loro elaborate senza la continuità contemplata dall'; b) L. 20.150 per i corrispondenti da Capoluoghi di Regione con più di 1.00.000 di abitanti; c) L. 14.400 per i corrispondenti da Capoluoghi di Regione con più di 500.000 abitanti; e per quelli di Bologna, Firenze, Palermo, Trieste e Venezia; d) L. 11.500 per i corrispondenti da Capoluoghi di Regione con meno di 500.000 abitanti; e per quelli delle città di Catania e di Messina; e) L. 9.200 per i corrispondenti da Capoluoghi di Provincia con più di 100.000 abitanti, e per quelli delle città di Trento e di Bolzano; f) L. 6.450 per i corrispondenti da Capoluoghi di Provincia con meno di 100.000 abitanti. Ai minimi di cui sopra sarà aggiunto un eventuale compenso per le notizie pubblicate. In caso di infortunio o di malattia riconosciuti, ai corrispondenti di cui al presente articolo sarà conservato il posto per un periodo di quattro mesi. Per la prima metà di tale periodo sarà corrisposta mensilmente la intera retribuzione; per la seconda metà sarà corrisposta mensilmente la metà della retribuzione.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-01-16;153#art-cg-12

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