CNL giornalistico
Art. 18
In vigore dal 13 apr 1961
Il numero massimo delle ore lavorative per gli stenografi non può superare le sei ore, sia di notte che di giorno, intendendosi per lavoro notturno quello che termina dopo la mezzanotte.
In considerazione della particolarità delle funzioni dello stenografo la sesta ora del lavoro notturno, quando sia richiesta, sarà compensata con un ventiseiesimo della retribuzione mensile diviso per sei.
Restano fermi i massimi di orario eventualmente goduti sino alla data di entrata in vigore del presente contratto dagli stenografi, in quanto costituiscono condizioni individuali di maggior favore.
Il lavoro compiuto dagli stenografi nei giorni non festivi, oltre l'orario di categoria, deve essere compensato con una maggiorazione del 50% se diurno e dell'80% se notturno, sulla cifra della retribuzione e in aggiunta alla stessa, ragguagliata ad ore. Il ragguaglio si calcola dividendo la retribuzione mensile per 26 e il quoziente ottenuto per 6, salvo i migliori trattamenti individuali in atto. Dal ragguaglio sono esclusi i compensi fissi eventualmente percepiti dallo stenografo per incarichi non attinenti strettamente alla sua prestazione stenografica.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-01-16;153#art-cg-18