CNL giornalistico
Art. 19
In vigore dal 13 apr 1961
Sono considerati giorni festivi, oltre le domeniche, le festività nazionali del 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno e 4 novembre, nonché le festività infrasettimanali: 1 gennaio, 6 gennaio, 19 marzo, lunedì di Pasqua, Ascensione, Corpus Domini, 29 giugno, 15 agosto, 1 novembre, 8 dicembre, 25 dicembre, 26 dicembre e la ricorrenza del Patrono della città in cui ha sede il giornale.
Quest'ultima festività sarà spostata ad altro giorno, da stabilirsi fra le Organizzazioni competenti, quando la ricorrenza del Patrono coincida con altra festività infrasettimanale o nazionale.
Il giornalista che nelle festività nazionali o infrasettimanali non presta la sua opera non ha diritto ad alcun compenso, oltre la normale retribuzione, purchè la festività non coincida con la domenica. Quando la festività coincide con la domenica, ancorchè non vi sia prestazione, il giornalista ha diritto ad un ventiseiesimo della normale retribuzione mensile in aggiunta alla stessa.
Il giornalista che nelle festività predette (fatta eccezione per quelle del 1 maggio, 15 agosto e 25 dicembre) è chiamato a prestare la sua opera, ha diritto, in aggiunta alla sua retribuzione mensile - per le festività infrasettimanali:
- quando essa non coincida con la domenica ad un ventiseiesimo della retribuzione mensile;
- quando essa coincida con la domenica ad un ventiseiesimo della retribuzione mensile oltre al normale compenso per il lavoro domenicale (maggiorazione dell'80%);
- per le festività nazionali:
- in ogni caso ad un ventiseiesimo della retribuzione mensile con la maggiorazione dell'80%.
Nelle festività del 1 maggio, 15 agosto e 25 dicembre, il giornalista non è tenuto a prestare la sua opera.
Fermo restando il riposo compensativo a norma di legge, il lavoro compiuto dal giornalista in domenica verrà retribuito con la corresponsione della sola maggiorazione dell'80% calcolata sul ventiseiesimo della retribuzione mensile.
I compensi e le maggiorazioni di cui al presente articolo spettano qualunque sia il numero delle ore prestato nel giorno festivo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-01-16;153#art-cg-19