CNL giornalistico
Art. 3
In vigore dal 13 apr 1961
Sono nulli gli accordi che menomano i diritti stabiliti dal presente contratto.
I contratti a termine, che non tutelino tali diritti, sono ammessi soltanto per i giornalisti assunti per un incarico speciale ben determinato, limitato ad un periodo di tempo che non potrà comunque superare i dodici mesi e solo in ragione di uno su quindici redattori o frazione di quindici, salvo le assunzioni per le sostituzioni dei giornalisti assenti per ferie, malattia, gravidanza e puerperio.
Sono pure ammessi per i giornalisti assunti da giornali quotidiani e periodici, la pubblicazione dei quali abbia carattere temporaneo e avvenga per un periodo di tempo predeterminato, non superiore ai dodici mesi.
Anche nei contratti a termine, configurati nel comma precedente, è obbligatoria la corresponsione dei minimi di stipendio nei casi in cui è dovuta a norma del presente contratto.
I contratti a termine che non si riferiscono ad una determinata specialità di rapporto, cadono sotto la disciplina del presente contratto. In caso di anticipata risoluzione non dovuta a fatta o a colpa del giornalista, o in caso di cessazione per compimento del termine, essi comportano per il giornalista il diritto ad una indennità che in ogni caso non potrà essere inferiore a quella stabilita dal presente contratto per i rapporti a tempo indeterminato.
Tale indennità sarà assorbente di quegli indennizzi che fossero dovuti al momento della risoluzione del rapporto in forza del contratto a termine.
Nel caso che gli indennizzi dovuti al momento della risoluzione del rapporto in forza del contratto a termine superassero l'ammontare della indennità stabilita dal presente contratto per i rapporti a tempo indeterminato sarà corrisposto soltanto l'ammontare correlativo a tali indennizzi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-01-16;153#art-cg-3