CCNL 11 dicembre 1958 per gli impiegati dipendenti

Art. 20

TRASFERTE

In vigore dal 11 dic 1960
All'impiegato occasionalmente e temporaneamente comandato in servizio fuori della propria sede, saranno rimborsate, entro i limiti della normalità, a piè di lista, le spese che lo stesso avrà incontrato per vitto e alloggio. Qualora, l'azienda lo ritenga, è in sua facoltà di concordare delle diarie in sostituzione del rimborso a piè di lista. La spese di trasporto saranno rimborsate a parte al loro costo effettivo. Per l'uso dei mezzi di trasporto valgono le norme dell'. Inoltre all'impiegato, per ogni giorno di permanenza fuori sede, verrà corrisposta una indennità in ragione del 20% della retribuzione di fatto giornaliera (la contingenza sempre riferita alla misura in vigore nella propria sede di residenza) qualora la trasferta richieda il pernottamento, e del 10% se la trasferta, per esigenze di servizio, pur non comportando pernottamento, richieda una permanenza fuori sede per una durata superiore all'orario normale di lavoro. Nel caso in cui la permanenza fuori sede per ragioni di servizio dovesse protrarsi o comunque riguardare lunghi periodi, l'azienda potrà, in sostituzione del trattamento di cui sopra, concordare un forfait.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1378#art-cdp-20

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