CCNL 11 dicembre 1958 per gli impiegati dipendenti
Art. 16
PAGAMENTO DELLE COMPETENZE
In vigore dal 11 dic 1960
Le competenze saranno corrisposte ad ogni fine mese con la specificazione degli elementi costitutivi, della retribuzione di fatto liquidabile mensilmente.
In caso che l'azienda ne ritardi di oltre 10 giorni il pagamento, decorreranno di pieno diritto gli interessi, nella misura del 2% in più del tasso ufficiale di sconto e con decorrenza dalla scadenza di cui al comma precedente; inoltre l'impiegato avrà facoltà di risolvere il rapporto con diritto alla corresponsione dell'indennità di licenziamento e di mancato preavviso.
In caso di contestazione sulle competenze e sui relativi elementi costitutivi, all'impiegato dovrà essere intanto corrisposta la parte non contestata.
Qualsiasi ritenuta per risarcimento di danni dovrà essere ripartita in un numero di rate che non comporti una ritenuta mensile superiore al 10% della retribuzione di fatto salvo che non intervenga la risoluzione del rapporto.
Nel caso che all'impiegato venga richiesta una cauzione o analoga garanzia finanziaria, gli interessi da essa, derivanti andranno a beneficio dell'impiegato stesso.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1378#art-cdp-16