CCNL 11 dicembre 1958 per gli impiegati dipendenti
Art. 18
PREMIO DI ANZIANITÀ
In vigore dal 11 dic 1960
All'impiegato che abbia conseguito complessivamente, anche in categorie diverse, presso la stessa azienda - salvo quanto disposto dall' - i periodi di anzianità sottoindicati, compete un premio di anzianità.
Tale premio sarà corrisposto in due quote e cioè una al compimento del quindicesimo anno di anzianità di servizio e l'altra al compimento del ventitreesimo anno di anzianità di servizio in ragione rispettivamente di un importo pari alla retribuzione di fatto percepita in ciascuna di dette scadenze.
Nel caso in cui sia intervenuta risoluzione del rapporto di lavoro, è computabile, agli effetti della percezione delle quote di premio, anche il periodo di tempo trascorso in servizio presso la stessa azienda - salvo quanto disposto dall' - prima della detta risoluzione sempre che l'interruzione sia dovuta o al servizio militare di leva (qualora, l'impiegato si sia ripresentato in tempo utile dopo il servizio stesso) o non abbia avuto durata superiore a un anno, se dovuta ad altra causa; è ferma in ogni caso la non computabilità del suddetto periodo di assenza dal lavoro.
Sarà invece computabile il periodo trascorso alle armi anche per chiamate alle armi per servizio di leva, semprechè a seguito di detta, chiamata alle armi non sia intervenuta risoluzione del rapporto di lavoro e ciò con particolare riferimento alle chiamate alle armi antecedenti alla legge 13 settembre 1946 n. 303.
Dato le finalità e la natura del premio nel computo della anzianità utile viene compreso anche il servizio, eventualmente prestato nella stessa azienda con qualifica, operaia o intermedia.
Chiarimento a verbale.
L'impiegato che, provenendo da altre categorie (intermedi o operai) abbia già percepito la prima quota del premio di anzianità in base alle disposizioni dei contratti di lavoro relativi a dette categorie, avrà diritto a usufruire della sola seconda quota di premio prevista dal presente articolo.
Qualora l'impiegato abbia già percepito in altre categorie (intermedi o operai) ambedue le quote di premio, sarà considerato estinto il suo diritto al premio di anzianità come impiegato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1378#art-cdp-18