CCNL 11 dicembre 1958 per gli impiegati dipendenti
Art. 15
INDENNITÀ VARIE
In vigore dal 11 dic 1960
Indennità di cassa. - All'impiegato che ha mansioni di cassa che comportino normalmente materiale maneggio di danaro con le responsabilità inerenti, intese come reintegrazione in proprio delle somme mancanti o di denaro non buono, verrà corrisposta una indennità pari al 6% del minimo tabellare della categoria alla quale è assegnato.
Indennità di miniera. - Agli impiegati addetti a lavori in miniera sarà corrisposta una indennità mensile nella misura di:
L. 2.300 per gli impiegati di 1ª categoria;
L. 1.900 per gli impiegati di 2ª categoria;
L. 1.500 per gli impiegati di 3ª categoria.
Indennità macchine elettrocontabili. - In considerazione delle specifiche caratteristiche tecniche e di funzionalità delle macchine elettrocontabili (escluse calcolatrici, elettrocalcolatrici, fatturatrici, macchine da scrivere e simili) sarà concessa agli impiegati addetti permanentemente alla manovra di macchine elettrocontabili una indennità pari al 6% del minimo tabellare della categoria di appartenenza.
Indennità zona malarica. - All'impiegato trasferito in zone malariche la corresponsione di una indennità è condizionata alle disposizioni di legge e la misura di essa, in quanto dovuta, verrà fissata con accordi locali.
Indennità di testimonianza. - È mantenuto integro il trattamento economico dell'impiegato chiamato quale taste in cause civili o penali, in dipendenza del servizio. In tal caso l'impiegato qualora debba allontanarsi dal posto o località di lavoro, ha diritto al trattamento previsto dall', dedotto quanto già percepito dall'Autorità Giudiziaria per trasferta e spese di trasporto.
Prestazione mezzo di trasporto. - Qualora l'azienda richieda all'impiegato l'uso di mezzi di trasporto di proprietà del medesimo, gli corrisponderà una congrua indennità.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1378#art-cdp-15