CCNL 11 dicembre 1958 per gli impiegati dipendenti
Art. 11
LAVORO STRAORDINARIO, FESTIVO E NOTTURNO
In vigore dal 11 dic 1960
Entro i limiti consentiti dalla legge, l'impiegato non può rifiutarsi di compiere lavoro straordinario, festivo o notturno. Non è riconosciuto, nè compensato il lavoro straordinario, festivo o notturno che non sia autorizzato dalla azienda. Non possono essere adibiti al lavoro notturno gli uomini di età inferiore ai 18 anni e le donne, salvo le eccezioni e le deroghe di legge.
Si considera lavoro straordinario quello compiuto oltre i limiti di cui all' del presente contratto o comunque oltre le 8 ore giornaliere e le 48 settimanali, per gli impiegati a regime normale, ed oltre le 10 ore giornaliere e le 60 settimanali per gli impiegati compresi nelle deroghe ed eccezioni di legge o contrattuali in vigore.
Si considera lavoro notturno quello compiuto dalle ore 21 alle ore 6 per gli impiegati amministrativi, e dalle 22 alle 6 per gli impiegati tecnici di stabilimento.
Si considera lavoro festivo quello compiuto nella giornata destinata ai riposo settimanale e negli altri giorni riconosciuti festivi a tutti gli effetti civili di cui all' del presente contratto.
Le percentuali di maggiorazione che saranno applicate sulla retribuzione di fatto sono le seguenti:
lavoro straordinario feriale diurno............... 30% lavoro ordinario festivo non compreso in turni avvicendati.... 55% lavoro ordinario notturno non compreso in turni avvicendati... 55% lavoro ordinario festivo compreso in turni avvicendati...... 16% lavoro ordinario notturno compreso in turni avvicendati..... 16% lavoro straordinario festivo................... 75% lavoro straordinario notturno.................. 75% lavoro ordinario notturno in giorni festivi........... 75% lavoro straordinario notturno in giorni festivi......... 100%
Le suddette percentuali non sono cumulabili e la maggiore assorbe la minore.
Per gli impiegati della prima categoria, non assoggettati alle limitazioni dell'orario di lavoro di legge, il lavoro prestato nei giorni festivi di cui all' sarà compensato con la retribuzione di fatto a regime normale maggiorata delle stesse percentuali previste per lo straordinario festivo o per lo straordinario festivo notturno.
All'impiegato di qualunque categoria che venga, occasionalmente ed improvvisamente richiesto di una prestazione straordinaria dopo che egli ha abbandonato lo stabilimento o l'ufficio avendo ultimato il suo orario giornaliero, sarà corrisposto, oltre la retribuzione di fatto per la durata, della prestazione stessa con la maggiorazione di straordinario o notturno, l'importo di due ore di retribuzione di fatto a regime normale se la prestazione viene effettuata in ore diurne (dalle 6 alle 22 se impiegato tecnico, dalle 6 alle 21 se impiegato amministrativo) e di tre ore se la prestazione viene effettuata nelle ore notturne (dalle 22 alle 6 se impiegato tecnico, dalle 21 alle 6 se impiegato amministrativo).
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1378#art-cdp-11