CCNL 11 dicembre 1958 per gli impiegati dipendenti

Art. 19

ANZIANITÀ CONVENZIONALE

In vigore dal 11 dic 1960
Agli impiegati ex combattenti che abbiano prestato servizio almeno per sei mesi sotto le armi in periodo di guerra e che non abbiano usufruito della conservazione del posto durante il suddetto servizio militare e non abbiano inoltre già goduto della concessione di cui al presente articolo presso altra azienda, verrà riconosciuta agli effetti del preavviso e dell'indennità di licenziamento, una maggiore anzianità convenzionale nella misura di un anno. Il diritto alla predetta anzianità deve essere debitamente documentato all'azienda sotto pena di decadenza, dall'impiegato di nuova assunzione entro tre mesi dall'assunzione stessa. Disposizione transitoria. Gli impiegati già in servizio che non abbiano ancora presentato i documenti giustificativi del diritto alla anzianità convenzionale possono provvedervi entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente contratto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1378#art-cdp-19

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