CCNL 11 dicembre 1958 per gli impiegati dipendenti

Art. 21

TRASFERIMENTI

In vigore dal 11 dic 1960
Il trasferimento sarà comunicato all'impiegato per iscritto, normalmente con un mese di preavviso. L'impiegato trasferito, conserva "ad personam", se più favorevole, il trattamento economico di fatto goduto precedentemente, ma non quelle indennità e competenze che siano inerenti alle condizioni locali o alle particolari prestazioni nella sede di origine e che non ricorrono nella nuova destinazione. Presso la località di nuova destinazione l'impiegato acquisisce invece quelle indennità e competenze che siano in atto per la generalità degli impiegati o inerenti alle specifiche prestazioni. L'impiegato che non accetti il trasferimento ha diritto, se licenziato, alla normale indennità di liquidazione prevista dal presente contratto, preavviso compreso. Nel caso in cui il luogo di destinazione si trovi in zona malarica, accertati motivi di salute che impediscano all'impiegato di trasferirsi in detta zona, non possono dar luogo a licenziamento. All'impiegato che venga trasferito verrà corrisposto il rimborso delle spese di viaggio per viaggi in ferrovia in prima classe per gli impiegati di prima e seconda categoria e in seconda classe per gli altri impiegati salvo che si tratti di viaggio effettuato di notte nel qual caso il rimborso avverrà in base alla prima classe: per percorsi via mare in base alla prima classe per tutte le categorie) e di vitto ed eventuale alloggio in corso di trasferimento per sè e per le persone di famiglia che con lui convivono e lo seguono nel trasferimento (coniuge, figli, parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado) nonché il rimborso delle spese di trasporto per gli effetti familiari (mobilio, bagaglio, ecc.), il tutto nei limiti della normalità e previ opportuni accordi da prendersi con l'azienda. In aggiunta gli sarà corrisposta: se non capo famiglia: una indennità di trasferimento commisurata a mezza mensilità della retribuzione di fatto che andrà a percepire nella nuova residenza; se capo famiglia: detta indennità sarà commisurata a una mensilità e un terzo. L'indennità di cui sopra sarà corrisposta solo nel caso che l'impiegato sia trasferito da Comune a Comune. La indennità stessa sarà ridotta rispettivamente a un quarto di mensilità e a mezza mensilità qualora l'azienda abbia provveduto a procurare al trasferito la disponibilità dell'alloggio nel luogo di destinazione. Qualora il nucleo familiare convivente a carico del lavoratore sia composto di più di tre persone oltre lui, verrà corrisposta, dalla azienda una indennità supplementare pari all'importo di cinque giornate di retribuzione di fatto per ogni componente il detto nucleo, oltre il terzo, che con lui si trasferisce. Qualora per effetto del trasferimento l'impiegato debba corrispondere un indennizzo per anticipata risoluzione di contratto di affitto, regolarmente registrato o denunciato al datore di lavoro precedentemente alla comunicazione di trasferimento, avrà diritto al rimborso di tale indennizzo. All'impiegato che venga trasferito a sua espressa domanda, compete il rimborso delle spese di viaggio e di trasporto. All'impiegato che venga trasferito per esigenze della azienda e che entro i dieci anni successivi venga licenziato per motivi non disciplinari, ove intenda rientrare nella località in cui risiedeva prima del trasferimento, saranno rimborsate le spese che egli abbia effettivamente sostenute per tale rientro, con lo stesso trattamento fissato più sopra per il trasferimento dovuto ad esigenze di servizio, sempre che il rientro avvenga entro sei mesi dalla risoluzione del rapporto d'impiego. La concessione di cui sopra avrà luogo anche se il licenziamento venga disposto oltre il termine di 10 anni dalla data del trasferimento, qualora l'impiegato abbia superato, alla data del licenziamento stesso, i 55 anni di età se uomo e i 50 anni se donna, nonché nel caso che la località ove l'impiegato sia stato trasferito sia un centro con popolazione inferiore ai 200.000 abitanti. L'azienda concederà all'impiegato, di cui sia stato disposto il trasferimento, i permessi necessari di assentarsi dal servizio per le occorrenze relative alla spedizione del mobilio o a quanto altro strettamente indispensabile per le operazioni di trasloco. Nel caso di disgrazie familiari riguardanti congiunti di 1° e 2° grado dell'impiegato trasferito, potrà essere concessa, su richiesta di questo, una breve licenza straordinaria, con decorrenza del trattamento economico e non imputabile alle ferie annuali, per recarsi nella località di residenza anteriore al trasferimento.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1378#art-cdp-21

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