CCNL 11 dicembre 1958 per gli impiegati dipendenti

Art. 22

ASSENZE - PERMESSI - BREVI CONGEDI

In vigore dal 11 dic 1960
Tutte le assenze devono essere giustificate all'azienda dall'impiegato possibilmente nello stesso giorno e comunque non più tardi del giorno successivo a quello dell'assenza, salvo casi di forza maggiore. Al dipendente che ne faccia domanda, l'azienda accorderà, permessi e brevi congedi per giustificati motivi con facoltà di non corrispondere il trattamento economico qualora l'assenza superi la giornata. Tali permessi e brevi congedi non sono computabili in conto dell'annuale periodo di ferie. All'impiegato che contrae matrimonio viene concessa una licenza di quindici giorni nei quali gode della retribuzione di fatto. Anche questa licenza non è computabile in conto dell'annuale periodo di ferie.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1378#art-cdp-22

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