CCNL 11 dicembre 1958 per gli impiegati dipendenti
Art. 26
INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI
In vigore dal 11 dic 1960
Nel caso di infortuni sul lavoro dovuti non a colpa dell'impiegato e nel caso di malattie professionali contratte in servizio e debitamente accertate dall'azienda, si farà luogo alla conservazione del posto e alla corresponsione della retribuzione di fatto fino a un massimo di mesi 18 dei quali: 9 mesi con la intera retribuzione di fatto e 9 mesi con retribuzione di fatto ridotta a metà, qualunque sia l'anzianità di servizio dell'impiegato.
Dal trattamento economico di cui sopra sarà dedotto, fino a concorrenza, quanto l'impiegato dovesse percepire a titolo di assegno o di indennità per atti previdenziali e assicurativi conseguenti a disposizioni di legge o di contratto o che derivino da iniziative aziendali.
Superati i mesi 18 di cui al primo comma del presente articolo, ove i postumi dell'infortunio o la prosecuzione della malattia professionale non dovessero consentire all'impiegato la ripresa del servizio, è lasciata facoltà allo stesso di richiedere un periodo di aspettativa non superiore a un anno, ai sensi e con gli effetti dell' del presente contratto.
Superato il suddetto periodo massimo di tempo è in facoltà di ambo le parti di risolvere il rapporto di lavoro.
Ove la risoluzione del rapporto dovesse verificarsi per licenziamento da parte dell'azienda, all'impiegato sarà corrisposto il normale trattamento di licenziamento di cui all' del presente contratto, integrato dalla indennità, sostitutiva del preavviso. Ove invece la risoluzione del rapporto dovesse avvenire per dimissioni dell'impiegato, allo stesso verrà corrisposto il solo trattamento di licenziamento senza indennità sostitutiva del preavviso.
Qualora l'azienda abbia provveduto a un trattamento assicurativo volontario per il caso di infortuni sul lavoro o di malattie professionali dei propri dipendenti, si applicherà all'impiegato il trattamento più favorevole derivante, nel suo complesso, o dalla applicazione delle norme del presente articolo o dall'attuazione delle provvidenze assicurative aziendali.
Per i casi di infortunio sul lavoro non rientranti fra quelli previsti al primo capoverso del presente articolo, valgono le norme e i trattamenti previsti dall'.
Le norme del presente articolo non pregiudicano i diritti al risarcimento dei danni nei casi di responsabilità contemplati dalle disposizioni di legge in vigore.
Per quanto riguarda la comunicazione dell'assenza, la facoltà di controllo dell'azienda, l'eventuale trattamento di miglior favore, l'assistenza e l'assunzione di personale in sostituzione, valgono le disposizioni di cui all'.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1378#art-cdp-26