CCNL 11 dicembre 1958 per gli impiegati dipendenti
Art. 24
CHIAMATA E RICHIAMO ALLE ARMI
In vigore dal 11 dic 1960
In caso di chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva, si fa riferimento alle disposizioni di cui al D. L. 13 settembre 1946, n. 303.
All'impiegato ripresentatosi nel termine di 30 giorni di cui all' del citato decreto, dopo il compimento del servizio militare di leva, sarà riconosciuta l'anzianità relativa al periodo di tempo trascorso sotto le armi.
In caso di richiamo alle armi si fa riferimento alla legge 3 maggio 1955, n. 370.
Il compimento di eventuali periodi di servizio militare per ferma volontaria, risolve il rapporto di lavoro, senza il diritto al riconoscimento dei benefici di cui sopra.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1378#art-cdp-24