CCNL 11 dicembre 1958 per gli impiegati dipendenti

Art. 28

ASPETTATIVA

In vigore dal 11 dic 1960
All'impiegato che abbia superato il periodo di prova potrà essere concesso, compatibilmente con le esigenze di servizio, un periodo di aspettativa fino al massimo di un anno per seri motivi che dovranno essere pienamente comprovati e giustificati. L'aspettativa potrà essere concessa per la durata della carica e fino ad un massimo di due anni, agli impiegati chiamati a coprire cariche pubbliche o sindacali, che ne facciano richiesta ai momento della nomina. In tal caso, la domanda di aspettativa potrà essere presentata soltanto dagli impiegati che abbiano almeno una anzianità di servizio di un anno. Per l'applicazione del precedente comma, dovrà trattarsi di cariche per le quali sia prevista la corresponsione di indennità o compenso e che siano tali da richiedere continuità e assiduità di prestazioni. Gli impiegati rivestiti di tali cariche non potranno svolgere altra attività professionale, impiegatizia, industriale, o commerciale comunque retribuita. Le disposizioni di cui sopra non si applicano alle aziende con meno di 10 impiegati. Il periodo di aspettativa non sarà retribuito ne computato agli effetti dell'anzianità di servizio, nè di alcun altro istituto contrattuale. Qualora dovessero venir meno i motivi per i quali è stata concessa l'aspettativa, l'impiegato ha obbligo di riprendere servizio entro 15 giorni dalla data in cui i motivi stessi sono venuti a cessare. L'impiegato che non si presenti in servizio entro il suddetto termine o entro 15 giorni dalla scadenza della aspettativa, sarà considerato dimissionario, salvo che non gli sia stata concessa dall'azienda, per documentati motivi, una breve proroga comunque non superiore a giorni 15. Per quanto riguarda l'aspettativa concernente l'eventuale ricovero in sanatorio, si fa riferimento a quanto previsto dall'. Agli impiegati che dovessero eventualmente essere assunti in sostituzione, verrà comunicato per iscritto che essi sono assunti a termine in provvisoria sostituzione di quelli in aspettativa. Al rientro dell'impiegato in aspettativa il rapporto di lavoro così stabilito a termine si intenderà risolto. Chiarimento a verbale. Un breve ritardo oltre il termine di due anni connesso alla decadenza dalla carica pubblica o sindacale rivestita dall'impiegato, non comporterà la cessazione dell'aspettativa.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1378#art-cdp-28

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