CCNL 11 dicembre 1958 per gli impiegati dipendenti
Art. 23
FERIE
In vigore dal 11 dic 1960
L'impiegato ha diritto, per ogni anno di servizio ad un periodo di riposo, con decorrenza della retribuzione di fatto pari a:
giorni 15 lavorativi - per anzianità presso l'azienda fino a due anni compiuti;
giorni 18 lavorativi - per anzianità presso l'azienda oltre il secondo anno e fino al sesto anno compiuto;
giorni 23 lavorativi - per anzianità presso l'azienda oltre il sesto anno e fino al decimo anno compiuto;
giorni 24 lavorativi - per anzianità presso l'azienda oltre il decimo anno e fino al quindicesimo anno compiuto;
giorni 26 lavorativi - per anzianità presso l'azienda oltre il quindicesimo anno.
Il riposo annuale ha, di regola, carattere continuativo. Comunque l'azienda - nel fissare annualmente l'epoca delle ferie - terrà conto, compatibilmente con le esigenze del servizio, dei desideri dell'impiegato anche per un eventuale frazionamento delle ferie stesse a cominciare dal 1 gennaio di ogni anno.
Il mancato esercizio da parte dell'impiegato del diritto al godimento delle ferie entro l'anno feriale, comporta la perdita del diritto stesso.
Se l'impiegato, per riconosciute esigenze di servizio, non è autorizzato ad usufruire interamente o in parte delle ferie nell'anno feriale a cui esse si riferiscono, ha diritto di usufruirne nell'anno successivo.
L'anzianità agli effetti delle ferie decorre dalla data di assunzione. In caso di ferie collettive, trascorso il periodo di 6 mesi dalla data di assunzione, l'impiegato ha diritto a tanti dodicesimi di ferie quanti sono i mesi di servizio prestato.
Se l'impiegato venga richiamato in servizio durante il periodo di ferie, l'azienda sarà tenuta a rimborsargli le spese effettivamente sostenute, sia per il rientro in sede che per l'eventuale ritorno nella località ove godeva delle ferie stesse. L'eventuale periodo di tempo necessario per rientrare in servizio non verrà computato come ferie.
Nel caso in cui per esigenze di servizio le ferie non potessero essere godute nel periodo di tempo precedentemente stabilito dall'azienda, l'impiegato ha diritto al rimborso dell'eventuale anticipo corrisposto per prefissato alloggio in altra località, previa documentazione del pagamento.
La risoluzione del rapporto d'impiego per qualsiasi motivo non pregiudica il diritto alle ferie maturate. In caso di risoluzione nell'annata, l'impiegato non in prova ha diritto alle ferie in proporzione dei mesi di servizio prestati. L'assegnazione delle ferie non può aver luogo durante il periodo di preavviso.
L'assenza dal servizio per aspettativa non è utile ai fini del computo del periodo feriale, in conformità a quanto disposto dall'.
Dato lo scopo igienico dell'istituto delle ferie, la azienda non potrà imporre all'impiegato la rinuncia alle ferie stesse.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1378#art-cdp-23