CCNL 11 dicembre 1958 per gli impiegati dipendenti
Art. 17
TREDICESIMA MENSILITA
In vigore dal 11 dic 1960
L'azienda, normalmente la vigilia di Natale, corrisponderà all'impiegato una tredicesima mensilità pari alla retribuzione di fatto mensile. Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, l'impiegato non in prova ha diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della predetta mensilità quanti sono i mesi interi di servizio prestato. Le frazioni di mese, comunque non inferiori a giorni 15, vengono computate come un mese intero.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1378#art-cdp-17