Art. 17 · TREDICESIMA MENSILITA
CCNL 11 dicembre 1958 per gli impiegati dipendenti

Art. 17

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TREDICESIMA MENSILITA

In vigore dal 11 dic 1960
L'azienda, normalmente la vigilia di Natale, corrisponderà all'impiegato una tredicesima mensilità pari alla retribuzione di fatto mensile. Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, l'impiegato non in prova ha diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della predetta mensilità quanti sono i mesi interi di servizio prestato. Le frazioni di mese, comunque non inferiori a giorni 15, vengono computate come un mese intero.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1378#art-cdp-17