CCNL 11 dicembre 1958 per gli impiegati dipendenti
Art. 12
DEFINIZIONE DELLA RETRIBUZIONE
In vigore dal 11 dic 1960
Agli effetti dell'applicazione del presente contratto, restano convenute le seguenti-definizioni:
1) minimo tabellare: minimi previsti dalla tabella di cui all' del presente contratto;
2) minimo di retribuzione: minimo di tabella più l'indennità di contingenza più aumenti derivanti dall' ove competono;
3) retribuzione di fatto: minimo di retribuzione più merito ed eventuale superminimo.
Chiarimento a verbale.
Con le definizioni sopra indicate non si intende variare gli eventuali sistemi in atto più favorevoli per le corresponsioni afferenti ai singoli istituti contrattuali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1378#art-cdp-12