Art. 12 · DEFINIZIONE DELLA RETRIBUZIONE
CCNL 11 dicembre 1958 per gli impiegati dipendenti

Art. 12

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DEFINIZIONE DELLA RETRIBUZIONE

In vigore dal 11 dic 1960
Agli effetti dell'applicazione del presente contratto, restano convenute le seguenti-definizioni: 1) minimo tabellare: minimi previsti dalla tabella di cui all' del presente contratto; 2) minimo di retribuzione: minimo di tabella più l'indennità di contingenza più aumenti derivanti dall' ove competono; 3) retribuzione di fatto: minimo di retribuzione più merito ed eventuale superminimo. Chiarimento a verbale. Con le definizioni sopra indicate non si intende variare gli eventuali sistemi in atto più favorevoli per le corresponsioni afferenti ai singoli istituti contrattuali.
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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1378#art-cdp-12