CCNL 11 dicembre 1958 per gli impiegati dipendenti
Art. 10
GIORNI FESTIVI
In vigore dal 11 dic 1960
Sono considerati giorni festivi quelli riconosciuti come tali dallo Stato agli effetti civili e cioè:
Tutte le domeniche
Capodanno - 1 gennaio
Epifania - 6 gennaio
S. Giuseppe - 19 marzo
Ascensione Corpus Domini
SS. Pietro e Paolo - 29 giugno
Assunzione - 15 agosto
Ognissanti - 1 novembre
Immacolata Concezione - 8 dicembre
Natale - 25 dicembre
Il giorno successivo alla Pasqua
Il giorno successivo al Natale;
Ricorrenza del Patrono del luogo ove l'impiegato presta servizio.
Le festività nazionali stabilite dalla legge o le altre che eventualmente, in sostituzione o in aggiunta, venissero in seguito stabilite.
Nelle vigilie della festività del Capodanno e del Natale, saranno lasciate libere agli impiegati le ore pomeridiane.
Qualora la festività del Santo Patrono coincida con altra festività, (esclusa la domenica), sarà concordato, fra le Associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori, un giorno sostitutivo.
Nel caso in cui una delle suddette festività cada di domenica, il trattamento economico è quello previsto dall'accordo interconfederale 3 dicembre 1954.
Restano salve le consuetudini aziendali di miglior favore.
Per gli impiegati il cui lavoro è connesso con quello dello stabilimento, vale il calendario festivo previsto per gli operai. In tal caso saranno concordati giorni sostitutivi per le festività sopra stabilite di cui i predetti impiegati non venissero eventualmente a usufruire.
Per l'impiegato, per il quale è ammesso a norma di legge il lavoro nel giorno di domenica, il riposo può essere fissato in un altro giorno della settimana cosicché la domenica viene considerata giorno lavorativo, mentre il giorno fissato per il riposo viene considerato giorno festivo. Conseguentemente in tale caso l'impiegato a diritto, per il lavoro prestato nella domenica, alla maggiorazione del 16% se compreso in turno avvicendato e del 55% se il lavoro non rientra in turno avvicendato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1378#art-cdp-10