CCNL 11 dicembre 1958 per gli impiegati dipendenti
Art. 6
MUTAMENTO DI MANSIONI - PASSAGGIO DI CATEGORIA
In vigore dal 11 dic 1960
L'impiegato, in relazione alle esigenze aziendali, può essere assegnato temporaneamente a mansioni inerenti ad altra categoria, purchè ciò non comporti peggioramento economico, nè mutamento sostanziale della sua posizione.
All'impiegato che sia chiamato temporaneamente a compiere mansioni rientranti in categoria superiore alla propria, dopo che sia trascorso un periodo di 15 giorni lavorativi e con effetto dall'inizio dello svolgimento di dette mansioni, deve essere corrisposta una indennità, in aggiunta alla sua retribuzione di fatto, pari alla differenza fra i minimi tabellati delle due categorie. Tale indennità verrà a cessare in caso di eventuale passaggio definitivo alla categoria superiore.
Trascorso un periodo continuativo di 5 mesi nel disimpegno di mansioni di prima categoria e di 3 mesi nel disimpegno di mansioni delle altre categorie, avverrà senz'altro a tutti gli effetti, il passaggio alla categoria superiore.
La sostituzione di impiegato assente per malattia o infortunio, per chiamata o richiamo alle armi, per aspettativa, per gravidanza o puerperio non dà diritto a passaggio di categoria per tutta la durata dell'assenza. Il passaggio avverrà qualora l'impiegato sostituito non sia rientrato in servizio entro il termine dovuto.
In caso di passaggio definitivo a categoria superiore, l'indennità temporanea di cui al 2° comma verrà a cessare e l'impiegato avrà diritto al minimo tabellare più indennità di contingenza stabilito per la categoria superiore con riporto in cifra, al 50%, degli importi attribuitigli per aumenti periodici precedentemente maturati (ivi comprese le quote di rivalutazione). Sarà altresì riconosciuta all'impiegato, ai fini del compimento del biennio di anzianità in corso, l'eventuale frazione di biennio che egli abbia maturato, prima del passaggio, nella categoria di provenienza. Dalla data di assegnazione alla categoria superiore, l'impiegato avrà diritto a maturare tanti ulteriori aumenti periodici quanti ne occorrono per raggiungere complessivamente, compreso il riporto di cui sopra, la percentuale del 55% del minimo tabellare della categoria di nuova appartenenza aumentato dell'indennità di contingenza.
Ogni passaggio di categoria sarà comunicato per iscritto all'impiegato.
Qualora si rendessero vacanti dei posti che non debbano essere soppressi, le aziende procureranno di riservare la precedenza nell'occuparli a quei dipendenti che ne siano idonei per qualità, capacità, anzianità e che abbiano precedentemente sostituito l'impiegato titolare del posto resosi vacante.
Qualora, in caso di passaggio di categoria, la nuova retribuzione di fatto dell'impiegato dovesse eventualmente risultare inferiore a quella percepita nella categoria di provenienza, il trattamento economico sarà integrato "ad personam" fino a concorrenza del precedente e la relativa differenza sarà attribuita a merito.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1378#art-cdp-6