CCNL 11 dicembre 1958 per gli impiegati dipendenti

Art. 8

PASSAGGIO DALLA QUALIFICA DI INTERMEDIO A QUELLA DI IMPIEGATO

In vigore dal 11 dic 1960
PASSAGGIO DALLA QUALIFICA DI INTERMEDIO A QUELLA DI IMPIEGATO In caso di passaggio dell'intermedio alla categoria impiegatizia nella stessa azienda, l'intermedio avrà diritto al trattamento che come tale gli sarebbe spettato in caso di licenziamento e si considererà assunto "ex novo" con la nuova qualifica e con il riconoscimento inoltre, agli effetti del preavviso e dell'indennità di licenziamento, di una anzianità convenzionale quale impiegato, pari ad un terzo della anzianità maturata con la qualifica di intermedio, considerando come mese intero le eventuali risultanti frazioni superiori ai 15 giorni. Agli effetti degli altri istituti contrattuali, esclusi gli aumenti periodici, l'anzianità, già maturata come intermedio sarà considerata nella misura del 50%. Gli aumenti periodici già maturati con la qualifica di intermedio saranno riportati in cifra al 50%; ugualmente sarà riconosciuta al 50% l'eventuale frazione di biennio in corso di maturazione all'atto del passaggio alla categoria impiegatizia. Gli aumenti che matureranno nella qualifica impiegatizia successivamente al passaggio, saranno corrisposti nella misura di cui al 3° e 4° comma dell' (aumenti periodici) per tanti bienni quanti ne occorrono per raggiungere complessivamente la percentuale del 55% del minimo tabellare della categoria impiegatizia di appartenenza aumentato dell'indennità di contingenza. Al raggiungimento della suddetta percentuale del 55% concorre l'importo, riportato in cifra nella misura sopra indicata, degli aumenti periodici conseguiti nella qualifica di intermedio. L'intermedio che venga passato alla categoria impiegatizia avrà diritto a conservare "ad personam" i trattamenti di malattia e ferie nonché la retribuzione di fatto goduti da intermedio all'atto del passaggio di categoria, qualora questi siano superiori a quelli derivabigli dal suddetto passaggio. Chiarimento a verbale. Restano ferme le situazioni già regolate in base all' e relative disposizioni transitorie di cui al contratto 8 agosto 1953 (V. allegato).
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1378#art-cdp-8

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