CCNL 11 dicembre 1958 per gli impiegati dipendenti

Art. 3

PERIODO DI PROVA

In vigore dal 11 dic 1960
L'assunzione può avvenire con un periodo di prova non superiore a 4 mesi per gli impiegati di 1ª categoria, con facoltà di prolungamento consensuale di altri 2 mesi; a 3 mesi per quelli di 2ª categoria; a 2 mesi per quelli di 3ª categoria. Tale rd di prova dovrà risultare dalla lettera di assunzione di cui all' e non potrà essere rinnovato nè prolungato oltre i termini di cui al comma precedente. Durante il periodo di prova il trattamento economico non potrà essere inferiore al minimo di retribuzione previsto per la categoria per la quale l'impiegato è assunto in prova. Durante il periodo di prova la risoluzione del rapporto d'impiego può aver luogo da ciascuna delle due parti, in qualsiasi momento, senza preavviso nè indennità. Qualora la risoluzione avvenga per dimissioni, in qualunque tempo, o per licenziamento durante il primo mese, sarà, corrisposta la retribuzione di fatto per il solo periodo di servizio prestato; qualora invece il licenziamento avvenga oltre il termine predetto, verrà corrisposta all'impiegato la retribuzione di fatto fino alla metà o alla fine del mese in corso, a seconda che il licenziamento avvenga entro la prima o la seconda quindicina del mese stesso. Trascorso il periodo di prova, senza che sia intervenuta disdetta da parte dell'azienda, l'impiegato s'intende confermato in servizio, ai termini e per gli effetti del presente contratto. Nel caso di conferma in servizio, il periodo di prova è considerato utile agli effetti dell'anzianità e del trattamento previdenziale. Le norme relative alla previdenza non si applicano durante il periodo di prova. Nel caso di assunzione di impiegati che siano già stati alle dipendenze della stessa azienda, non sarà richiesto il periodo di prova a quelli che siano adibiti alle medesime mansioni già in precedenza, esplicate. Il periodo di prova sarà ridotto della metà nei confronti degli impiegati che abbiano in precedenza esplicate le stesse mansioni, per cui vengano assunti, presso altre aziende esercenti la stessa attività.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1378#art-cdp-3

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