CCNL 24 ottobre 1958 per appartenenti alla categoria speciale
Art. 50
RECLAMI E CONTROVERSIE
In vigore dal 11 dic 1960
Qualora, nell'applicazione del presente contratto e nello svolgimento del rapporto di lavoro sorga controversia, questa dovrà essere sottoposta, per sperimentare il tentativo di conciliazione, alle locali competenti Associazioni sindacali degli industriali e dei lavoratori, e, in caso di mancato accordo, prima di adire l'Autorità giudiziaria, alle competenti Associazioni sindacali centrali.
Eventuali controversie riguardanti esclusivamente l'interpretazione di clausole contrattuali saranno rimesse all'esame delle Associazioni stipulanti le cui risoluzioni saranno verbalizzate.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1378#art-cop-50