CCNL 11 dicembre 1958 per gli impiegati dipendenti
Art. 2
CONTRATTO A TERMINE
In vigore dal 11 dic 1960
L'assunzione può essere fatta con prefissione di termine tuttavia saranno applicabili in tal caso tutte le disposizioni regolanti il rapporto a tempo indeterminato quando l'ingiunzione del termine non risulti giustificata dalla specialità del rapporto ed apparisca invece fatta per eludere le disposizioni del presente contratto.
Comunque, agli effetti della indennità di cui all', si considererà come contratto a tempo indeterminato la rinnovazione o proroga di un contratto a termine che venisse stipulato per un periodo non superiore a tre anni, salva però quella prosecuzione che, nella misura massima di tre mesi, venisse concordata per portare a termine l'opera o il lavoro per cui l'impiegato fu assunto in servizio, oppure in riferimento alla pur protratta cessazione dell'attività aziendale.
L'assunzione fatta con prefissione di termine dovrà risultare per iscritto e comporterà un aumento non inferiore al 10% del minimo tabellare, corrispondente a quello della categoria alla quale l'impiegato viene assegnato.
Tale trattamento viene a cessare in caso di prosecuzione del rapporto a tempo indeterminato.
Le norme previste nel presente contratto si applicano anche ai contratti a tempo determinato fino alla scadenza di essi, eccezione fatta per quelle relative al preavviso, all'indennità di licenziamento, al trattamento di malattia e alla conservazione del posto.
In caso di infortunio il trattamento di cui all' sarà mantenuto sino alla scadenza del contratto a termine.
Non si applicano altresì le norme relative alla previdenza, limitatamente ai contratti a termine che abbiano durata non superiore a tre mesi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1378#art-cdp-2