CCNL 11 dicembre 1958 per gli impiegati dipendenti
Art. 5
CATEGORIE
In vigore dal 11 dic 1960
Premesso che non sono comprese nelle seguenti classificazioni le mansioni che si considerano attribuzione di categoria superiore a mente del contratto dei dirigenti industriali, si stabiliscono le seguenti categorie:
1ª categoria Impiegati di concetto con funzioni direttive:
impiegati di concetto di ambo i sessi, sia amministrativi che tecnici, con funzioni direttive o mansioni di particolare importanza e responsabilità, che richiedano una specifica preparazione e capacità, anche professionale e con facoltà di iniziativa per il buon andamento di determinate attività aziendali.
2ª categoria - Impiegati di concetto:
impiegati d'ambo i sessi, sia amministrativi che tecnici, con mansioni di concetto, per le quali, oltre che una adeguata preparazione professionale, siano richieste la elaborazione e lo sviluppo di direttive ricevute, con facoltà di iniziativa, per l'organizzazione del lavoro nei limiti del proprio compito.
3ª categoria - Impiegati d'ordine:
a) impiegati d'ambo i sessi, sia amministrativi che tecnici, con mansioni puramente esecutive e non di rilievo, e che richiedano una generica preparazione professionale;
b) impiegati con mansioni di vera esecuzione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1378#art-cdp-5