CCNL 7 novembre 1958 Parte IIIParte III

Art. 30

LICENZIAMENTO PER MANCANZE

In vigore dal 7 dic 1960
Il licenziamento con immediata rescissione del rapporto di lavoro potrà essere inflitto: 1) con la perdita dell'indennità di preavviso, ma non delle altre indennità. Tale provvedimento si applica nei confronti dell'impiegato che commetta gravi infrazioni alla disciplina ed alla diligenza nel lavoro. In via esemplificativa ricadono sotto questo provvedimento i seguenti casi: a) assenze per cause non giustificate o senza giustificazione, prolungate oltre 5 giorni consecutivi o assenze ripetute per 5 volte in un anno nei giorni seguenti ai festivi o seguenti alle ferie; b) recidiva al divieto di fumare di cui al punto d) dell' semprechè la contravvenzione non costituisca pregiudizio gravemente colposo al verificarsi di incidenti; c) condanna ad una pena detentiva comminata all'impiegato con sentenza passata in giudicato per azioni commesse non in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro; d) abbandono del posto di lavoro che implichi pregiudizio alla incolumità delle persone od alla sicurezza degli impianti, o comunque il compimento di azione che implichi gli stessi pregiudizi; e) gravi guasti provocati per negligenza, al materiale della azienda e di lavorazione; f) diverbio litigioso seguito da vie di fatto, avvenuto nel recinto dello stabilimento e che rechi perturbamento grave alla vita aziendale; g) trascuratezza nell'adempimento degli obblighi contrattuali e di regolamento interno, quando siano già stati comminati provvedimenti disciplinari di cui all'. 2) senza preavviso o senza indennità per anzianità. Tale provvedimento si applica nei confronti dell'impiegato che provochi all'azienda grave documento morale e materiale, che compia azioni delittuose in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro. In via esemplificativa ricadono sotto questo provvedimento i seguenti casi: a) inosservanza al divieto di fumare quando tale contravvenzione sia gravemente colposa perché suscettibile di provocare incidenti alle persone, agli impianti, ai materiali; b) furto o danneggiamento volontario al materiale dell'azienda o di lavorazione; c) trafugamento di schede e disegni di macchine, di utensili, comunque di materiale illustrativo di brevetti e procedimenti di lavorazione ed equivalenti violazioni del segreto d'ufficio; d) insubordinazione verso i superiori che comporti documento morale o materiale all'azienda.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1348#art-cnp-30-3

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