CCNL 7 novembre 1958 Parte III›Parte III
Art. 34
INDENNITÀ DI ANZIANITÀ
In vigore dal 7 dic 1960
In caso di licenziamento da parte dell'azienda non ai sensi dell' - parte seconda - si applicano le seguenti norme:
a) per l'anzianità di servizio precedente al 1 luglio 1937 l'indennità di licenziamento verrà liquidata in base alle norme del R.D.L. 13 novembre 1924 numero 1825 (15/30 di retribuzione per ogni anno di anzianita), oppure in base alle più favorevoli disposizioni, consuetudini e contratti individuali più favorevoli, anche se derivati da regolamenti concordati o accordi stipulati precedentemente alla legge 3 aprile 1926, n. 533, e non giuridicamente perfetti ai sensi della legge stessa e successiva;
b) per l'anzianità successiva al 1 luglio 1937 e fino all'1 gennaio 1947 l'indennità verrà liquidata nella misura dei 25/30 (venticinque trentesimi) della retribuzione mensile per ogni anno di servizio. Tale misura sostituisce quella disposta in qualsiasi altro trattamento vigente al 1 luglio 1937 (anche se in forma previdenziale quando questa comprende l'indennità di licenziamento) portata da usi, consuetudini o contratti individuali più favorevoli anche se derivati da regolamenti o accordi stipulati precedentemente alla legge 3 aprile 1926, n. 563, e non giuridicamente perfetti ai sensi della legge stessa e successive salvo il caso di contratti individuali intuitu personae per i quali varrà la norma dell';
c) per l'anzianità maturata dal 1 gennaio 1947 in poi l'indennità verrà liquidata nella misura di 30/30 (trenta trentesimi) della retribuzione mensile per ogni anno di servizio.
In ogni caso la liquidazione dell'indennità verrà fatta sulla base della retribuzione in corso al momento della risolazione del rapporto. Trascorso il 1° anno di servizio le frazioni di anno verranno conteggiate per dodicesimi trascurandosi le frazioni di mese.
Agli effetti del presente articolo sono compresi nella retribuzione oltre le provvigioni i premi ad incentivo, la partecipazione agli utili, nonché tutti gli altri elementi costitutivi della retribuzione aventi carattere continuativo o che siano di ammontare determinato nonché l'indennità di contingenza.
Agli impiegati che nell'ultimo anno abbiano prestato servizio effettivo in turni avvicendati nel ciclo completo, con carattere di prevalenza nel tempo (almeno sei mesi), la percentuale di maggiorazione media sarà computata nelle retribuzione ai fini del calcolo dell'indennità.
Se l'impiegato è remunerato in tutto o in parte con provvigione premio ad incentivo o partecipazione, questi saranno commisurati sulla media dell'ultimo triennio o se l'impiegato non abbia compiuto tre anni di servizio, sulla media dei periodo da lui passato in servizio.
Le provvigioni saranno computate sugli affari andati a buon fine, conclusi prima della risoluzione del rapporto, anche se debbono avere esecuzione posteriormente.
I premi ad incentivo si intendono riferiti al lavoro già effettuato e le partecipazioni agli utili a quelli degli esercizi già chiusi al momento della risoluzione del rapporto.
È in facoltà dell'azienda, salvo espresso patto in contrario, di dedurre dall'indennità di licenziamento quanto l'impiegato percepisca in conseguenza del licenziamento per eventuali atti di previdenza (Cassa Pensioni, Previdenza, Assicurazioni, Varie), compiuti dall'azienda; nessuna detrazione è invece ammessa per il trattamento di previdenza previsto dall' del presente contratto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1348#art-cnp-34-2