CCNL 7 novembre 1958 Parte III›Parte III
Art. 28
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In vigore dal 7 dic 1960
Le infrazioni al presente contratto e alle norme speciali indicate
nell' potranno essere punite a seconda della gravità della mancanza, con i provvedimenti seguenti:
1) richiamo verbale;
2) ammonizione scritta;
3) sospensione dal lavoro fino a 5 giorni 4) licenziamento.
Le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori,
competenti per territorio, su richiesta delle singole aziende, potranno stipulare accordi modificativi del presente articolo al fine di elevare il limite di durata i della sospensione previsto dal punto 3).
Ogni provvedimento disciplinare adottato nei confronti di un
impiegato dovrà essere portato a conoscenza dell'interessato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1348#art-cnp-28-3