CCNL 7 novembre 1958 Parte IIIParte III

Art. 28

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In vigore dal 7 dic 1960
Le infrazioni al presente contratto e alle norme speciali indicate nell' potranno essere punite a seconda della gravità della mancanza, con i provvedimenti seguenti: 1) richiamo verbale; 2) ammonizione scritta; 3) sospensione dal lavoro fino a 5 giorni 4) licenziamento. Le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, competenti per territorio, su richiesta delle singole aziende, potranno stipulare accordi modificativi del presente articolo al fine di elevare il limite di durata i della sospensione previsto dal punto 3). Ogni provvedimento disciplinare adottato nei confronti di un impiegato dovrà essere portato a conoscenza dell'interessato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1348#art-cnp-28-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo