CCNL 7 novembre 1958 Parte III›Parte III
Art. 25
DISCIPLINA AZIENDALE
In vigore dal 7 dic 1960
Gli impiegati, in tutte le manifestazioni del rapporto d'impiego,
dipendono dai rispettivi superiori secondo l'organizzazione aziendale. Essi debbono conservare rapporti di subordinazione verso i superiori, obbedendo ai loro ordini, nonché di educazione tanto verso i superiori quanto verso i colleghi e i dipendenti.
In armonia con la dignità personale dell'impiegato, i superiori
impronteranno i rapporti con i rispettivi dipendenti a sensi di collaborazione e di urbanità.
Le aziende avranno cura di mettere in grado gli impiegati di
conoscere, oltre ai propri superiori diretti, quelli con i quali possono avere rapporti nella esplicazione delle proprie mansioni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1348#art-cnp-25-3