CCNL 7 novembre 1958 Parte IIIParte III

Art. 25

DISCIPLINA AZIENDALE

In vigore dal 7 dic 1960
Gli impiegati, in tutte le manifestazioni del rapporto d'impiego, dipendono dai rispettivi superiori secondo l'organizzazione aziendale. Essi debbono conservare rapporti di subordinazione verso i superiori, obbedendo ai loro ordini, nonché di educazione tanto verso i superiori quanto verso i colleghi e i dipendenti. In armonia con la dignità personale dell'impiegato, i superiori impronteranno i rapporti con i rispettivi dipendenti a sensi di collaborazione e di urbanità. Le aziende avranno cura di mettere in grado gli impiegati di conoscere, oltre ai propri superiori diretti, quelli con i quali possono avere rapporti nella esplicazione delle proprie mansioni.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1348#art-cnp-25-3

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