CCNL 7 novembre 1958 Parte IIIParte III

Art. 22

GRAVIDANZA E PUERPERIO

In vigore dal 7 dic 1960
In caso di gravidanza e puerperio si applica il trattamento previsto dalla legge 26 agosto 1950, n. 860, sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri e successive disposizioni legislative. Le aziende non sono tenute al cumulo delle eventuali previdenze aziendali con quelle previste dal presente articolo e pertanto è in loro facoltà di assorbire fino alla concorrenza il trattamento aziendale con quello previsto dallo stesso presente articolo. Ove durante il periodo di interruzione del servizio per gravidanza e puerperio intervenga una malattia, si applicheranno le disposizioni di cui all' della presente regolamentazione a partire dal giorno in cui si manifesta la malattia stessa e semprechè dette disposizioni risultino più favorevoli alla lavoratrice. È tuttavia, in facoltà dell'impiegata all'atto della presentazione del certificato medico di gravidanza di optare tra il citato trattamento di legge e quello che consiste nella conservazione del posto per un periodo di otto mesi di cui i primi quattro con corresponsione dell'intera retribuzione ed i successivi due con la corresponsione della metà della retribuzione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1348#art-cnp-22-3

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