CCNL 7 novembre 1958 Parte III›Parte III
Art. 22
GRAVIDANZA E PUERPERIO
In vigore dal 7 dic 1960
In caso di gravidanza e puerperio si applica il trattamento
previsto dalla legge 26 agosto 1950, n. 860, sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri e successive disposizioni legislative.
Le aziende non sono tenute al cumulo delle eventuali previdenze
aziendali con quelle previste dal presente articolo e pertanto è in loro facoltà di assorbire fino alla concorrenza il trattamento aziendale con quello previsto dallo stesso presente articolo.
Ove durante il periodo di interruzione del servizio per gravidanza
e puerperio intervenga una malattia, si applicheranno le disposizioni di cui all' della presente regolamentazione a partire dal giorno in cui si manifesta la malattia stessa e semprechè dette disposizioni risultino più favorevoli alla lavoratrice.
È tuttavia, in facoltà dell'impiegata all'atto della
presentazione del certificato medico di gravidanza di optare tra il citato trattamento di legge e quello che consiste nella conservazione del posto per un periodo di otto mesi di cui i primi quattro con corresponsione dell'intera retribuzione ed i successivi due con la corresponsione della metà della retribuzione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1348#art-cnp-22-3