CCNL 7 novembre 1958 Parte I›Parte I
Art. 21
RECUPERI
In vigore dal 7 dic 1960
È ammesso il, recupero a regime normale delle ore di lavoro perdute a causa di forza maggiore e per le interruzioni di lavoro concordato tra le Organizzazioni sindacati (locali) interessate, purchè esso sia contenuto nei limiti di un'ora al giorno e si effettui entro 45 giorni immediatamente successivi a quello in cui è avvenuta l'interruzione.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1348#art-cnp-21