CCNL 7 novembre 1958 Parte I›Parte I
Art. 18
ABITI DA LAVORO
In vigore dal 7 dic 1960
Per le lavorazioni per le quali, secondo le norme vigenti, sono richiesti degli speciali indumenti, le aziende forniranno gratuitamente ai lavoratori, detti indumenti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1348#art-cnp-18