CCNL 7 novembre 1958 Parte IParte I

Art. 20

SOSPENSIONE ED INTERRUZIONE DEL LAVORO

In vigore dal 7 dic 1960
In caso di interruzione di lavoro, dovuta a cause di forza maggiore, semprechè l'operaio sia trattenuto nello stabilimento, nel conteggio della paga non si terrà conto della interruzione stessa. Lo stesso trattamento (comprensivo della percentuale minima di cottimo) verrà usato al lavoratore cottimista, negli stessi limiti, quando rimango inoperoso per ragioni indipendenti dalla sua volontà. In caso di sospensione di lavoro che oltrepassi i 15 giorni, salvo eventuale accordo fra le organizzazioni sindacali locali per il prolungamento di tale termine, l'operaio potrà chiedere il suo licenziamento con diritto a tutte le normali indennità, compreso il preavviso.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1348#art-cnp-20

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